
Ogni comune deve avere un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso. La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
La legge 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
Parole da utilizzare per la ricerca:
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
ELENCO - AVVISO - BANDO - CONCORSO
ORDINANZA
PERMESSO DI COSTRUIRE
<<Inizio | <Precedente | Successivo> | Fine>>