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Rilascio carte di identità

La carta d'identità è il documento che consente il riconoscimento del titolare. Viene rilasciata ai cittadini residenti che hanno compiuto 15 anni e può essere resa valida per l'espatrio in sostituzione del passaporto negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono accordi internazionali.

Con l'art. 31 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 la validità delle carte d'identità è stata prorogata a 10 anni, con effetto retroattivo.
Pertanto, per le carte emesse dal 26/06/2003 sarà sufficiente presentarsi all'Ufficio Anagrafe muniti della carta dove verrà apposto un timbro con l'indicazione della nuova data di scadenza. Non sono necessarie fotografie.

CHI SI RECA ALL'ESTERO CON PASSAGGIO DI FRONTIERA,  DOVRA' RIFARE IL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN QUANTO IL TIMBRO DI RINNOVO NON VIENE ACCETTATO DAGLI STATI ESTERI ( ES. EGITTO, TURCHIA, TUNISIA, CROAZIA ETC..)

Requisiti

  • avere la cittadinanza italiana o, se cittadini stranieri, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (in questo caso la C.I. non costituisce titolo per l'espatrio);
  • essere residenti nel Comune di Moniga del Garda;
  • è possibile il rilascio presso un Comune diverso da quello di residenza, solo per gravi e comprovati motivi di impedimento.

Cosa occorre

Gli interessati devono presentarsi di persona all’Ufficio Anagrafe, in orario di apertura al pubblico (i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da quello che esercita in via esclusiva la potestà), con:

  • carta di identità in scadenza o scaduta;
  • (in alternativa) denuncia di smarrimento/furto resa all'autorità di pubblica sicurezza;
  • tre fotografie formato tessera recenti ed uguali, a capo scoperto o comunque con i tratti del viso ben visibili;
  • € 5,42 per i diritti fissi (€ 10,59 se duplicato);
  • Per gli stranieri residenti occorrono inoltre il permesso di soggiorno;
  • Se l'interessato è minorenne e desidera che la C.I. sia valida per l'espatrio: presenza di entrambi i genitori muniti di un valido documento di identità.

Validità per l'espatrio

Per i maggiorenni la carta d'identità viene rilasciata con validità per l'espatrio, previa dichiarazione di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) la carta di identità può essere rilasciata valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori.

Validità e rinnovo

Le carte di identità emesse dopo il 26/6/2003 sono valide per dieci anni dalla data di rilascio.
Chi possiede una C.I. emessa dopo tale data, riportante sul retro la scadenza quinquennale, può chiedere nei sei mesi precedenti la scadenza l'apposizione di un timbro di proroga della validità.
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza.

Note
  • Il documento non è plastificabile.
  • Non può essere rilasciata per semplice trasferimento di residenza o per cambiamenti dello stato civile.
  • Non deve essere più indicato lo stato civile, salvo esplicita richiesta dell'interessato.
  • In tal caso, per le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero".
  • In casi smarrimento o furto la procedura è la stessa: occorre presentare, in questo caso, denuncia di smarrimento o furto della Carta d'Identità.
Normativa
  • art. 3 R.D. 18.6.1931 n. 773
  • art. 288 - 294 R.D. 6.3.1940 n. 635