
La carta d'identità è il documento che consente il riconoscimento del titolare. Viene rilasciata ai cittadini residenti che hanno compiuto 15 anni e può essere resa valida per l'espatrio in sostituzione del passaporto negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono accordi internazionali.
Con l'art. 31 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 la validità delle carte d'identità è stata prorogata a 10 anni, con effetto retroattivo.
Pertanto, per le carte emesse dal 26/06/2003 sarà sufficiente presentarsi all'Ufficio Anagrafe muniti della carta dove verrà apposto un timbro con l'indicazione della nuova data di scadenza. Non sono necessarie fotografie.
CHI SI RECA ALL'ESTERO CON PASSAGGIO DI FRONTIERA, DOVRA' RIFARE IL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN QUANTO IL TIMBRO DI RINNOVO NON VIENE ACCETTATO DAGLI STATI ESTERI ( ES. EGITTO, TURCHIA, TUNISIA, CROAZIA ETC..)
Gli interessati devono presentarsi di persona all’Ufficio Anagrafe, in orario di apertura al pubblico (i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da quello che esercita in via esclusiva la potestà), con:
Per i maggiorenni la carta d'identità viene rilasciata con validità per l'espatrio, previa dichiarazione di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) la carta di identità può essere rilasciata valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori.
Le carte di identità emesse dopo il 26/6/2003 sono valide per dieci anni dalla data di rilascio.
Chi possiede una C.I. emessa dopo tale data, riportante sul retro la scadenza quinquennale, può chiedere nei sei mesi precedenti la scadenza l'apposizione di un timbro di proroga della validità.
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza.