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Requisiti iscrizione anagrafica cittadini extracomunitari

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER OGNI PERSONA (da esibire in originale):

Oltre a quanto già indicato nella pagina relativa alla richiesta di residenza:

  1. Passaporto in corso di validità, con eventuale visto di ingresso se previsto dalla legge
  2. Permesso di soggiorno in corso di validità (si rammenta che ogni cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni NON PUÒ più essere legittimamente presente sul permesso dei genitori, e deve possedere un proprio permesso di soggiorno)
  3. Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno.

In mancanza di un valido permesso di soggiorno, è necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti (Circolari Min. Int. n. 12/2005 e n. 42 del 17/11/2006)

  1. fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.

Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)

  1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione accompagnato dall'ultima busta paga rilasciata;
  2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  3. istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (mod. 209).

Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)

  1. visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
  2. Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  3. copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione.
  • L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
  • ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico; pertanto, oltre alla dimostrazione dello status di "familiare", sono sufficienti i documenti indicati ai punti 1) e 2). Il cittadino comunitario dovrà dichiarare (con dichiarazione sostitutiva) e dimostrare la vivenza a carico del soggetto entrante.
  •  

Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (Direttiva Min. Int. 21/02/2007)

  1. Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2007)

  • 1a) dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso se cittadini non appartenenti all'area Schengen oppure apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera, non anteriore a 3 mesi;

OPPURE

  • 1b) dichiarazione di presenza non anteriore a 3 mesi formulata dagli interessati al Questore di Brescia entro otto giorni dall'ingresso se cittadini appartenenti all'area Schengen;

INOLTRE

  • 2) documentazione opportunamente tradotta e legalizzata nello Stato di origine atta a provare la discendenza da un cittadino di origine italiana.
  • Si segnala che prima di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la residenza, è necessario che l'Ufficio di Stato civile esamini la documentazione di cui al punto 2)

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana (Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)

Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".

LA PRATICA SI PUÒ RICEVERE SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI TUTTI I DOCUMENTI SOPRA ESPOSTI.

LA DOCUMENTAZIONE MENZIONATA IN TUTTE LE DIFFERENTI CASISTICHE SOPRA RIPORTATE E' VALIDA PER I CASI PIU' DIFFUSI.

SITUAZIONI PARTICOLARI POTREBBERO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE DIVERSA O AGGIUNTIVA.

OBBLIGHI DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Il cittadino extracomunitario che ritira il permesso di soggiorno rinnovato, si deve prontamente recare presso l'ufficio anagrafe del Comune, per rendere la dichiarazione di dimora abituale. Si rammenta che la mancata presentazione della dichiarazione di dimora abituale entro 6 mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno può comportare la cancellazione anagrafica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
  • D.P.R. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".